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venerdì 19 giugno 2015

NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

Nuova Classificazione dei Rifiuti: le aziende sempre più disorientate
Il primo giugno è entrata in vigore la nuova normativa, di diretta derivazione e imposizione europea, volta a definire e a classificare lo status e il livello di pericolosità dei rifiuti su parametri di calcolo e di composizione ancora una volta inediti.

Questi parametri risultano in discontinuità con quelli che erano prima in vigore e che a loro volta erano frutto di provvedimenti ancora recenti a cui imprese e addetti ai lavori avevano appena finito di adattarsi. 

La conseguenza è che le categorie di scarti prima inquadrate come non pericolose da ora in avanti lo diventeranno, e viceversa, con gli inevitabili contraccolpi anche sul piano dei rischi sanzionatori, leggi SISTRI. 

Per questo motivo le Associazioni di Categoria e Imprese specializzate si stanno mobilitando fin da ora con l'obiettivo di scongiurare penalità economiche anche molto pesanti a carico delle aziende produttrici di rifiuti, più che mai disorientate di fronte a numeri, codici, formule chimiche e parole tecniche.

Il regolamento 1357 e la decisione 955 del 2014, adottati dall'Unione Europea, se da un lato tendono ad allineare ogni nuova norma alle più recenti evidenze scientifiche, sanitarie e ambientali in relazione a ciascun tipo di rifiuto, dall'altra obbligano un sempre maggior numero di aziende, già in condizioni di difficoltà economica per altre ragioni, a modificare ogni volta approccio e metodologia. Questo, in particolar modo in tempi di estrema difficoltà economica come può essere il periodo attuale, può deteriorare ancor più la condizione di imprese già sofferenti per ragioni diverse.

Le imprese, che in questo momento si sentono abbandonate a se stesse, vanno ribadendo il concetto che gli effetti politiche industriali nell'ambito dei rifiuti devono essere perseguite dalle amministrazioni pubbliche, in un'ottica formativa e di opportunità e non di soli costi e sanzioni. 

Il problema è che le imprese vengono lasciate senza indicazioni certe e senza la possibilità di organizzarsi per tempo per operare in modo legittimo in mancanza della necessaria e doverosa chiarezza su un tema così delicato e cruciale come quello della classificazione dei rifiuti.

mercoledì 3 giugno 2015

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

Il primo giugno 2015 sono diventati applicabili sia il regolamento (UE) 1357/2014 che introduce molte novità in tema di classificazione dei rifiuti (come per esempio la nuova definizione HP al posto dei codici H di pericolo), sia la decisione 2014/995/Ue sull'Elenco Europeo dei Rifiuti, che introduce il nuovo EER destinato a sostituire il "vecchio" CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). 


Nello stesso tempo è entrato  in vigore il c.d.regolamento CLP (1272/2008/CE, in tema di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche) e che segue il contestato inserimento, da parte del "Decreto Competitività" (DL 91/2014) di una nuova Premessa nell'Allegato D alla Parte Quarta del "Codice dell'Ambiente" (D.Lgs. n. 152/2006).


Queste importanti novità richiederanno un nuovo sforzo da parte degli operatori della filiera dei rifiuti che devono applicare correttamente le nuove norme, anche per evitare le salatissime multe previste in caso di errori nella classificazione dei materiali.


Non è stato previsto alcun periodo transitorio, pertanto le aziende hanno dovuto farsi trovare pronte per la scadenza del primo giugno, assegnando, ad esempio, il nuovo codice di pericolo HP (al posto di quello con la vecchia denominazione "H") ai rifiuti che devono essere classificati come pericolosi, provvedendo a modificare le etichette del deposito temporaneo, e non dimenticando di andare a controllare (ed eventualmente modificare) le giacenze sul registro di carico/scarico del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Area Registro cronologico del SISTRI).


Sul sito del portale SISTRI (www.sistri.it) è stata pubblicata la procedura relativa alle modalità operative previste per l'adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative. 


Per coloro che non si sono allineati con le nuove norme entro il primo giugno, le conseguenze potrebbero essere pesanti, dal punto di vista delle possibili sanzioni, comminate anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti (il decreto ha introdotto un sistema sanzionatorio basato sul  meccanismo delle "quote", così da permettere al giudice una certa elasticità nel determinare la pena da applicare alla fattispecie concreta:


- laddove vengano fornite false indicazioni sui rifiuti (o venga utilizzato un certificato falso), l'art. 258, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l'applicazione della sanzione penale dell'arresto fino a due anni di reclusione (senza dimenticare che dalla falsità possono discendere altri illeciti, quale il trasporto di rifiuti pericolosi con dati incompleti o inesatti, e in ogni caso il reato di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256); a questa si accompagna la sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 che va da un minimo di 38.700 euro a un massimo di 387.250 euro (la sanzione va da 150 a 250 quote e il giudice può decidere il valore di una quota in una forbice compresa da un minimo di 258,23 euro a un massimo di 1.549,37 euro);


- per l'ipotesi di errata classificazione/caratterizzazione del rifiuto, potrebbe ricorrere addirittura il reato di gestione illecita dei rifiuti, punito con l'arresto sino a due e una sanzione amministrativa (fino a un max di 26.000 euro); anche in questo caso, la sanzione minima applicabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 è di 38.700 euro e quella massima è di 387.250 euro.