Quali sono le superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali dove si formano rifiuti speciali non sono soggette alla tassa sui rifiuti (Tari)? I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti perché produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dal regolamento comunale. Le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili quando sono asservite al ciclo produttivo.
Il Ministero delle finanze, con risoluzione 9 dicembre 2014, n. 2/DF, precisa che, ai sensi dell'articolo 1 comma 649, legge 147/2013, sono escluse dalla Tari non solo le aree occupate dai macchinari dell'impresa ma tutte quelle dove si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali che producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili.
Ne deriva che non si può ritenere esclusa dal pagamento della Tari solo la parte di superficie occupata dai macchinari.
La legge di stabilità attribuisce inoltre ai Comuni, attraverso regolamento, il compito di individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Ma dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine al potere di assimilazione.
Il Comune deve individuare altre superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il divieto di assimilazione. A questo fine sarebbe opportuno che l'ente avviasse una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie dei soggetti interessati alla definizione nel regolamento per evitare inutili incomprensioni e contenziosi.
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