http://elparlavadeperlu.myblog.it/
Visualizzazione post con etichetta raccolta. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta raccolta. Mostra tutti i post

domenica 7 aprile 2019

RACCOLTA DI CREME

Per raccogliere dai tegami e dai piatti le creme, i sughi e gli intingoli con la certezza di non sprecarne neppure  una goccia usate la spatola in gomma  che penetra in ogni piccolo angolo e non riga ne graffia le pentole.

sabato 30 settembre 2017

SECCO INDIFFERENZIATO


Con il secco indifferenziato si buttano i rifiuti che restano dopo aver fatto bene la raccolta differenziata.

Sono oggetti non riciclabili e non pericolosi: gomma, cassette audio e video, CD, posate e altri oggetti di plastica, penne, carta oleata, carbone, vetrata o plastificata, stracci, cocci di ceramica, pannolini, cosmetici scaduti, accendini esauriti, vecchie lampadine di quelle a incandescenza, polvere del pavimento e poche altre cose.

Anche i giocattoli rotti ( purché  non elettrici/elettronici, in questo caso vanno buttati con i piccoli R.A.E.E.).

Attenzione: ci sono oggetti che erroneamente si buttano con i rifiuti riciclabili, ma che vanno buttati con il Secco indifferenziato. Si tratta di oggetti di plastica che non sono imballaggi (come rasoi e posate usa e getta, o giocattoli), o apparentemente di vetro (come quelli in cristallo, che contiene piombo, o come le lampadine a incandescenza), o di metallo ma che non sono imballaggi (come le vecchie pentole).

venerdì 11 aprile 2014

Dlgs 14 marzo 2014, n. 49 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I DISTRIBUTORI


Tante sono le novità per quanto riguarda la gestione delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), dalla produzione, all'immissione sul mercato (distribuzione e vendita), fino al momento di fine vita, con la gestione dei rifiuti che derivano da queste (RAEE). 

Per quanto riguarda i RAEE, il Dlgs 14 marzo 2014, n. 49 recepisce la direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gli adempimenti imposti dalla nuova disciplina sono diversi sia per cadenza temporale sia per soggetti interessati.

Di seguito sono elencati gli obblighi e gli adempimenti per i soli DISTRIBUTORI, cioè la "persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese che rende disponibile sul mercato un'AEE. Il distributore può essere anche 'produttore'. Il 'distributore al dettaglio' è quello che rende disponibile l'AEE direttamente all'utilizzatore finale." (articolo 4, Dlgs 49/2014) 

I distributori hanno l'obbligo di rendere visibile l'eco-contributo (contributo ambientale pagato in anticipo interamente dedicato alla gestione dei Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale. 

Deposito dei RAEE

I distributori devono assicurare al momento della fornitura di una nuova Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica da nuclei domestici (AEE domestici), il ritiro gratuito "uno contro uno" dell'usato equivalente. 

I RAEE raccolti possono essere stoccati presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi comunicati al Ministero dell'Ambiente all'atto dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. 

Il deposito deve essere effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato, e in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante idonee coperture.

I rifiuti pericolosi vanno tenuti separati nel rispetto del divieto di miscelazione ai sensi dell'articolo 187, comma 1, Dlgs 152/2006. Occorre garantire l'integrità delle apparecchiature adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento o la fuoriuscita di sostanze pericolose.

I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati sono obbligati ad effettuare la raccolta gratuita dei RAEE di piccolissime dimensioni (non superiori a 25 cm) senza che il consumatore sia obbligato all'acquisto di AEE di tipo equivalente (cosiddetto ritiro "uno contro zero"), mentre risulta facoltativo per i distributori con superficie di vendita inferiore a 400 metri quadrati.

I distributori che vendono on line, per potere adempiere all'obbligo del ritiro gratuito ("uno contro uno") devono indicare i luoghi di raggruppamento presso i quali il consumatore può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente a quello acquistato, senza gravarlo di maggiori oneri, nonché le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente. 

Raccolta dei RAEE 

I distributori di AEE devono avviare ai centri di raccolta i RAEE domestici che hanno ritirato secondo una delle due modalità:

- quando il quantitativo depositato raggiunge complessivamente i 3.500 kg;

- ogni 3 mesi.

In ogni caso, anche se il quantitativo non raggiunge i 3.500 kg, la durata del deposito non può superare un anno. 

Se i RAEE sono ritirati, per il trasporto ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento, da parte di trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali, il quantitativo è elevato a 3.500 kg per i singoli raggruppamenti di materiali: 1 (freddo e clima), 2 (altri grandi elettrodomestici bianchi) e 3 (tv e monitor), come definiti dal Dm 185/2007. Per quanto riguarda i gruppi 4 (information technology, consumer electronics e apparecchi di illuminazione) e 5 (sorgenti luminose) i 3.500 kg si riferiscono all'insieme di questi due raggruppamenti.

Ritiro dei RAEE

I distributori trasportano i RAEE domestici che hanno raccolto, dai luoghi di raggruppamento ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento. 

Il trasporto deve avvenire esclusivamente:

- dal domicilio del consumatore al luogo di raggruppamento o centro di raccolta;

- se il raggruppamento è in altro luogo diverso dal punto vendita, dal punto vendita al luogo di raggruppamento;

- dal luogo dove è effettuato il raggruppamento (punto vendita o altro luogo) al centro di raccolta.

E' obbligatorio accompagnare il trasporto con il particolare "documento di trasporto" e tenere una copia dello "schedario di carico e scarico". I distributori devono inoltre garantire che il trasporto dei RAEE sia effettuato in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l'integrità dei RAEE per consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. 

Sanzioni

Il mancato ritiro gratuito AEE ("uno contro uno" o "uno contro zero") prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 euro per ogni AEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

lunedì 3 febbraio 2014

ALLARME PLASTICA


I rifiuti di plastica sono altamente dannosi per l'ambiente e per la salute umana. Al giorno d'oggi solo il 25% dei rifiuti di plastica vengono riciclati nell'UE. Secondo il Parlamento mancano leggi comunitarie specifiche in materia di rifiuti plastici. All'interno della legislazione comunitaria dovrebbero essere inclusi obiettivi che vincolano la raccolta e la separazione fino all'80% dei rifiuti.

Le materie plastiche più pericolose dovrebbe essere eliminate dal mercato. Alcuni sacchetti di plastica dovrebbero essere banditi entro il 2020, riducendo, così i rifiuti plastici nell'ambiente.

Il Parlamento ha invitato la Commissione europea a presentare delle proposte che possano progressivamente eliminare lo smaltimento in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili, senza incentivare però l'incenerimento di questi rifiuti. Si chiedono inoltre misure più ambiziose per evitare lo scarico abusivo di rifiuti di plastica.

I rifiuti di plastica hanno un importante valore economico. La normativa UE, se venisse applicata nel modo corretto, potrebbe portare entro il 2020 ad un enorme risparmio economico, ad un incremento del fatturato annuo nel settore della gestione e del riciclaggio dei rifiuti e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

sabato 4 gennaio 2014

TARI

Arriva la nuova Tari per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti
Dal 2014 arriva la Tari, la nuova tassa destinata coprire il servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Lo prevede la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) in vigore dal primo gennaio 2014.
La Tari è uno dei due componenti della nuova 'Iuc' (articolo 1, comma 639, legge 147/2013), l'imposta unica comunale che sostituisce la Tares, istituita dall'articolo 14, Dl 201/2011. L'altra componente della 'Iuc' è la Tasi, il tributo che finanzia i servizi indivisibili dei Comuni. Presupposto della nuova tassa rifiuti è il possesso di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
I Comuni però, con regolamento, possono commisurare la tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie. Sempre con regolamento, il Comune può disporre riduzioni della Tari (ad esempio, abitazioni con unico occupante, o ad uso stagionale). Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.
Per approfondimenti:  legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità)

giovedì 2 gennaio 2014

PASSIONE DI FRANCOBOLLI


Chi ha la passione della raccolta dei francobolli, sappia che con una spesa minima è possibile associarsi a un'organizzazione che spedisce a domicilio i valori bollati di nuova emissione di uno o più Paesi secondo gli accordi, e inoltre invia detti francobolli in una busta recante il bollo appena emesso con il timbro del primo giorno di emissione, che, come i collezionisti sanno, acquista un valore particolare. In breve questi francobolli aumentano di valore e permettono a chi li ha di realizzare un buon guadagno.