Tante sono le novità
per quanto riguarda la gestione delle Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (AEE), dalla produzione, all'immissione sul mercato (distribuzione
e vendita), fino al momento di fine vita, con la gestione dei rifiuti che
derivano da queste (RAEE).
Per quanto riguarda i
RAEE, il Dlgs 14 marzo 2014, n. 49 recepisce la direttiva 2012/19/Ue sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gli adempimenti imposti
dalla nuova disciplina sono diversi sia per cadenza temporale sia per soggetti
interessati.
Di seguito sono
elencati gli obblighi e gli adempimenti per i soli DISTRIBUTORI, cioè la
"persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese che rende
disponibile sul mercato un'AEE. Il distributore può essere anche 'produttore'.
Il 'distributore al dettaglio' è quello che rende disponibile l'AEE
direttamente all'utilizzatore finale." (articolo 4, Dlgs 49/2014)
I distributori hanno
l'obbligo di rendere visibile l'eco-contributo (contributo ambientale pagato in
anticipo interamente dedicato alla gestione dei Rifiuti derivanti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nell'indicazione del prezzo del
prodotto all'utilizzatore finale.
Deposito dei
RAEE
I distributori devono
assicurare al momento della fornitura di una nuova Apparecchiatura Elettrica ed
Elettronica da nuclei domestici (AEE domestici), il ritiro gratuito "uno
contro uno" dell'usato equivalente.
I RAEE raccolti
possono essere stoccati presso i locali del proprio punto vendita e presso
altri luoghi comunicati al Ministero dell'Ambiente all'atto dell'iscrizione
all'Albo Gestori Ambientali.
Il deposito deve
essere effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato, e in
cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento
mediante idonee coperture.
I rifiuti pericolosi
vanno tenuti separati nel rispetto del divieto di miscelazione ai sensi
dell'articolo 187, comma 1, Dlgs 152/2006. Occorre garantire l'integrità delle
apparecchiature adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il
deterioramento o la fuoriuscita di sostanze pericolose.
I distributori con
superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati sono
obbligati ad effettuare la raccolta gratuita dei RAEE di piccolissime
dimensioni (non superiori a 25 cm) senza che il consumatore sia obbligato
all'acquisto di AEE di tipo equivalente (cosiddetto ritiro "uno contro
zero"), mentre risulta facoltativo per i distributori con superficie di
vendita inferiore a 400 metri quadrati.
I distributori che
vendono on line, per potere adempiere all'obbligo del ritiro gratuito
("uno contro uno") devono indicare i luoghi di raggruppamento presso
i quali il consumatore può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente a
quello acquistato, senza gravarlo di maggiori oneri, nonché le modalità di
ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente.
Raccolta dei
RAEE
I distributori di AEE
devono avviare ai centri di raccolta i RAEE domestici che hanno ritirato
secondo una delle due modalità:
- quando il
quantitativo depositato raggiunge complessivamente i 3.500 kg;
- ogni 3 mesi.
In ogni caso, anche
se il quantitativo non raggiunge i 3.500 kg, la durata del deposito non può
superare un anno.
Se i RAEE sono
ritirati, per il trasporto ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento,
da parte di trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali, il
quantitativo è elevato a 3.500 kg per i singoli raggruppamenti di materiali: 1
(freddo e clima), 2 (altri grandi elettrodomestici bianchi) e 3 (tv e monitor),
come definiti dal Dm 185/2007. Per quanto riguarda i gruppi 4 (information
technology, consumer electronics e apparecchi di illuminazione) e 5 (sorgenti
luminose) i 3.500 kg si riferiscono all'insieme di questi due raggruppamenti.
Ritiro dei
RAEE
I distributori
trasportano i RAEE domestici che hanno raccolto, dai luoghi di raggruppamento
ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento.
Il trasporto deve
avvenire esclusivamente:
- dal domicilio del
consumatore al luogo di raggruppamento o centro di raccolta;
- se il
raggruppamento è in altro luogo diverso dal punto vendita, dal punto vendita al
luogo di raggruppamento;
- dal luogo dove è
effettuato il raggruppamento (punto vendita o altro luogo) al centro di
raccolta.
E' obbligatorio accompagnare
il trasporto con il particolare "documento di trasporto" e tenere una
copia dello "schedario di carico e scarico". I distributori devono
inoltre garantire che il trasporto dei RAEE sia effettuato in modo da non
pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l'integrità dei
RAEE per consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere
effettuato in condizioni ottimali.
Sanzioni
Il mancato ritiro
gratuito AEE ("uno contro uno" o "uno contro zero") prevede
una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 euro per ogni AEE non
ritirato o ritirato a titolo oneroso.
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