La famiglia è un bene per quasi la totalità
dei popoli civili deve valere a maggior ragione per un popolo come il nostro,
impregnato di tradizioni cristiane, di quel Cristianesimo che fonda la famiglia
in un Sacramento e si fonde a sua volta sull'esempio della Sacra Famiglia, in seno
alla quale nasce e si svolge la missione umana del Figlio di Dio.
Quali che siano state le tendenze politiche degli
uomini che provvidero a redigere e ad approvare la Costituzione della Repubblica,
queste tradizioni appaiono rispettate e tutelate.
Il titolo II della prima parte della nostra Costituzione,
entrata in vigore il 10 gennaio 1948, è per metà dedicato ai problemi della
tutela della famiglia. Inizia con l'art. 29, col quale la Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio, prosegue I'art. 29, è ordinato
sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla Legge
a garanzia dell'unità familiare.
L'art. 30 pone come dovere, e riconosce come diritto,
ai genitori di mantenere, istruire, educare i figli e promette che, nei casi di
incapacità dei genitori, la Legge provvederà a che siano assolti i loro compiti.
Ma la Costituzione non si ferma a una angusta
visione della vita e attua, appunto, un alto principio di giustizia civica e di
carità cristiana nel riconoscere i diritti degli innocenti nati fuori del matrimonio.
Infatti la Legge assicura ai figli nati fuori
del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale" compatibile, naturalmente,
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La tutela della famiglia, per la nostra Costituzione,
non resta, però, un fatto di vigilanza inerte.
L'art. 31 prescrive che la Repubblica deve agevolare
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e deve proteggere
la maternità, l’ infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
Nessun commento:
Posta un commento