Chi guida un'automobile e provoca danno ad
altri automobilisti è anzitutto responsabile penalmente per i reati
eventualmente commessi: omicidio colposo (art. 589 del Cod. Penale), punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni; lesioni colpose (art. 590 del Cod.
Penale), punito con la reclusione da tre mesi a due anni o con una multa;
omissione di assistenza all'investito (art. 133 del Cod. Stradale), punito con
la reclusione da quattro a sei mesi e con una
multa, ecc. Inoltre, è obbligato dal Codice Civile
a risarcire tutti i danni causati.
S'intende che l'obbligo a risarcire i danni esiste
solo quando l'automobilista è colpevole dell'incidente; la sua colpa, però, è presunta,
nel senso che, avvenuto l'incidente, il danneggiato chiede il risarcimento dei
danni e l'automobilista, se vuole opporsi a quella richiesta, deve dimostrare di
non aver avuto colpa.
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